- Il contribuente prima che il Comune contesti l'omissione o l'irregolarità commessa, può SPONTANEAMENTE porvi rimedio pagando entro determinati termini: l'eventuale differenza d'imposta non versata, gli interessi legali e la sanzione ridotta, come disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 come modificato dal D.L. 185/2008, come più avanti indicato.
- Nessun ravvedimento è consentito se il Comune ha già iniziato la propria attività di accertamento o se sono superati i termini previsti per ravvedersi.
- Con ravvedimento operoso regolarmente eseguito, il Comune non potrà procedere ad accertamento nei confronti del contribuente, per quell'anno d'imposta e per le medesime violazioni ravvedute.
Calcolo automatico ravvedimento IMU/TASI e stampa modello F24 personalizzato
Con lo stesso strumento messo a disposizione per il calcolo ordinario dell'IMU/TASI è possibile automaticamente calcolare le maggiorazioni dovute per i versamenti tardivi e/o insufficienti.
Al contribuente verrà automaticamente compilato il modello F24 predisposto dal servizio di calcolo comprensivo delle maggiorazioni dovute a titolo di
ravvedimento operoso.
Il modello F24 precompilato con ravvedimento è pagabile con le medesime modalità dei versamenti ordinari:
- F24 modello cartaceo: presso gli sportelli bancari e postali;
- F24 telematico: tramite Internet direttamente al Sito Web dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it (servizio online F24 web);
- F24 telematico: per i soggetti che dispongono autonomamente di servizi telematici / di home banking.
Accedi al servizio di calcolo automatico del ravvedimento IMU/TASI (Anno 2018) ...
Accedi al servizio di calcolo automatico del ravvedimento IMU/TASI (Anno 2017) ...
Riepilogo della tipologia di omissioni e/o infrazioni ravvedibili
--- OMESSI O PARZIALI PAGAMENTI ---
- Ravvedimento "sprint" con pagamento entro i successivi 15 giorni dalla scadenza:
- pagamento dell'
imposta non versata
- pagamento degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della
sanzione del 0,1 % per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno, da calcolarsi sull'imposta non versata
- Ravvedimento "breve" con pagamento dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza:
- pagamento dell'
imposta non versata
- pagamento degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della
sanzione del 1,5 % (1/10 del 15%) da calcolarsi sull'imposta non versata
- Ravvedimento "entro 90 giorni" con pagamento dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza:
- pagamento dell'
imposta non versata
- pagamento degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della
sanzione del 1,67 % (1/9 del 15%) da calcolarsi sull'imposta non versata
- Ravvedimento "lungo" con pagamento entro un anno successivo alla scadenza:
- pagamento dell'
imposta non versata
- pagamento degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della
sanzione del 3,75 % (1/8 del 30%) da calcolarsi sull'imposta non versata
Il modello di pagamento (modello di pagamento unificato F24) va compilato in tutte le sue parti con l'avvertenza di barrare l'apposita casellina "ravvedimento".
--- OMESSA DICHIARAZIONE ---
Termine di presentazione della dichiarazione: 30 giugno dell'anno successivo l'avvenuta variazione da dichiarare.
caso 1)
mancata presentazione della denuncia, incidente sul pagamento del tributo dovuto, con presentazione tardiva con ritardo non superiore a 30 giorni:
- pagamento dell'
imposta non versata
- pagamento degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della
sanzione del 5,00 % (1/10 del 50%) da calcolarsi sull'imposta non versata (sanzione minima di € 5,00 pari ad 1/10 del minimo edittale di € 50,00).
caso 2)
mancata presentazione della denuncia, incidente sul pagamento del tributo dovuto, con presentazione tardiva con ritardo non superiore a 90 giorni:
- pagamento dell'
imposta non versata
- pagamento degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della
sanzione del 10,00 % (1/10 del 100%) da calcolarsi sull'imposta non versata (sanzione minima di € 5,00 pari ad 1/10 del minimo edittale di € 50,00).
caso 3)
mancata presentazione della denuncia, con pagamento del tributo correttamente eseguito, con presentazione tardiva con ritardo non superiore a 90 giorni:
- pagamento della
sanzione di € 5,00 (10% del minimo edittale di € 50,00)
Il modello di pagamento (modello di pagamento unificato F24) va compilato in tutte le sue parti con l'avvertenza di barrare l'apposita casellina "ravvedimento".
--- INFEDELE DICHIARAZIONE ---
Presentazione di dichiarazione rettificativa di precedente denuncia infedele.
Termine di presentazione della dichiarazione: un anno dalla presentazione della precedente dichiarazione infedele.
- pagamento dell'
imposta non versata
- pagamento degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della
sanzione del 5,00 % (1/10 del 50%) da calcolarsi sull'imposta non versata (sanzione minima di € 5,00 pari ad 1/10 del minimo edittale di € 50,00)
Si rammenta che nel caso sopra trattato, la riconduzione a fedeltà (o minore fedeltà), mediante la fruizione del ravvedimento, esplica la sua efficacia "limitatamente al secondo anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa, per cui, per gli anni di imposta pregressi le sanzioni per infedele dichiarazione si rendono applicabili nella loro interezza" (circolare ministeriale n.184/E del 13 luglio 1998).
La dichiarazione rettificativa va redatta sul modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento e scrivendo nelle "annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione".
INTERESSI MORATORI - TASSO LEGALE:
Dal 01/01/2016: 0,20% annuo (D.M. Economia 11/12/2015)
Dal 01/01/2017: 0,10% annuo (D.M. Economia 07/12/2016)
Dal 01/01/2018: 0,30% annuo (D.M. Economia 13/12/2017)