Dichiarazioni di nascita
La dichiarazione di nascita può essere effettuata:
- entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dell’ospedale
- entro 10 giorni presso l’ufficio di Stato Civile del comune di residenza dei genitori (qualora i genitori non siano residenti nello stesso Comune, la dichiarazione è fatta di preferenza nel Comune di residenza della madre del bambino)
- entro 10 giorni presso l’ufficio di Stato Civile del comune dove è avvenuto il parto
Se i genitori del bambino sono sposati, la denuncia di nascita può essere effettuata da un solo genitore.
Nel caso di genitori non coniugati, la denuncia di nascita deve essere presentata dal genitore o dai genitori che intendono riconoscere il figlio.
Dal 29/12/2016, i genitori, di comune accordo, possono attribuire al figlio, al momento della nascita, il doppio cognome, paterno e materno.
Le dichiarazioni si ricevono tutti i giorni feriali presso la sede centrale del Comune, in Piazza Del Comune n. 26.
Documenti da presentare:
- documento d’identità del dichiarante, ovvero dei dichiaranti
- attestazione di nascita rilasciata dal personale medico che ha assistito al parto
Nascita avvenuta all’estero
La trascrizione nei registri di Stato Civile di Mondolfo delle nascite avvenute all’estero può essere conseguente alla comunicazione dei competenti consolati italiani, o avvenire su richiesta degli interessati, che provvedono a presentare direttamente l’atto di nascita all’ufficiale dello Stato Civile debitamente tradotto e, ove occorra, legalizzato.
Alla trascrizione dell’atto di nascita è competente il comune di iscrizione A.I.R.E. dei genitori o in mancanza quello di nascita della madre o del padre.
Documenti da presentare:
- documento d’identità del richiedente
- copia dell’atto di nascita formato all’estero
Riconoscimento
Il riconoscimento di un figlio, oltre che al momento della dichiarazione di nascita, può avvenire prima della nascita, o posteriormente, di fronte all’ufficiale dello Stato Civile, ad un notaio, oppure con testamento.
La legge n. 219 del 10/12/2012 ha modificato la materia del riconoscimento dei figli naturali ed ha eliminato dall'ordinamento la distinzione tra figli naturali (nati fuori dal matrimonio) e figli nati all'interno del matrimonio.
Riconoscimento anteriore alla nascita
Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere effettuato dal padre solo contestualmente o successivamente a quello della madre, che deve prestare il suo consenso al riconoscimento paterno. Oltre al documento di riconoscimento del dichiarante, è richiesto il certificato medico che attesti lo stato di gravidanza.
Riconoscimento posteriore alla nascita
La dichiarazione di riconoscimento di un figlio può essere resa di fronte all’ufficiale dello Stato Civile alle seguenti condizioni:
- se il figlio ha meno di 14 anni: è necessario l’assenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento;
- se il figlio ha compiuto 14 anni: è necessario l’assenso del figlio stesso.
Indicazioni sul nome plurimo
Coloro ai quali, prima dell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento dello Stato Civile (D.P.R. n. 396/2000), è stato attribuito alla nascita un nome composto da più elementi, oggi possono scegliere con quale tra questi essere individuati.
A tal fine l’interessato deve presentare una dichiarazione scritta all’ufficiale di stato civile del comune di nascita, indicando esattamente come devono essere riportati gli elementi del proprio nome in tutte le certificazioni di stato civile e anagrafe.
La scelta non è reversibile.